L’aspettavamo da 14 mesi. Tanto è passato dalla bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate (11
agosto 2021) alla circolare n. 34 del 20 ottobre scorso. In quella bozza l’Agenzia si era finalmente allineata, dopo oltre 100 sentenze della Cassazione di parere opposto, alla riferibilità delle imposte di donazione solo al momento in cui i beni sarebbero stati trasferiti ai beneficiari e non al momento della dotazione del Trust. L’impostazione è confermata. Quindi non è applicabile la tassazione proporzionale (di donazione, ipotecaria e catastale) in sede di dotazione del
patrimonio a qualsiasi tipo di trust. La tassazione è rinviata a quando i beneficiari si vedranno assegnare il patrimonio vincolato.
Rimanevano peraltro molti passaggi da chiarire di cui riferisco i più rilevanti di seguito.
Imposte già versate:
È evidente che data la nuova direzione ci si chieda che fine debbano fare le imposte già pagate da coloro i quali, in precedenza avessero invece versato le imposte.
La circolare distingue 2 ipotesi:
a) nel caso in cui i trust siano rimasti invariati sia per quanto riguarda il patrimonio conferito che per quanto riguarda il beneficiario nulla più si deve pagare al momento di attribuzione finale dei beni.
b) Maggiormente articolato il secondo caso. Nel momento in cui il trust non sia rimasto identico a se stesso (per esempio è stato apportato un nuovo immobile), le imposte che siano state versate all’inizio si dovranno scomputare da quelle dovute in uscita, con la conseguenza che laddove le imposte in uscita fossero minori non vi sarebbe alcun diritto di rimborso.
Va osservato che tuttavia queste possibilità fanno riferimento solo guardando al passato.
Tassazione in entrata
L’agenzia peraltro non manda in soffitta definitivamente la “tassazione in entrata”.
Fa riferimento infatti ai casi in cui questo possa avvenire. Laddove esistano delle ipotesi per cui i beneficiari individuati possano ottenere un immediato arricchimento già al momento dell’istituzione del trust, indipendentemente dalla discrezionalità del trustee o del disponente, grazie a clausole che ne impongano un trasferimento immediato a loro vantaggio. E’ un’osservazione rilevante sotto due profili.
Il primo è legato alla circostanza che scrivere l’atto istitutivo del Trust coerentemente con i propri desideri e aspettative non è attività banale e la superficialità o l’approssimazione possono quindi determinare conseguenze
di tassazione .
La seconda legata al fatto che, volendo si possa scegliere questa strada per essere assoggettati da subito all’imposizione, se si voglia svincolare per es. i futuri beneficiari da aliquote che non può sapersi quali valori avranno.
Agevolazione “prima casa”
Se nella dotazione di un trust rientrasse un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, tale comportamento può comportare la decadenza (del disponente) dall’agevolazione fiscale eventualmente fruita.
Quindi un contribuente che avesse acquistato un immobile beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e lo conferisse in un trust meno di cinque anni dopo tale acquisto agevolato decade dall’agevolazione (salvo che ne acquisti un altro e lo adibisca ad abitazione principale entro un anno).
Sempre in tema di case, viene definito che se il trustee comprasse un immobile e il beneficiario avesse diritto a godere delle agevolazioni “prima casa” non può sfruttare tale esenzione e neppure applicare il criterio del prezzo valore (ovvero la possibilità di pagare l’imposta di registro sul valore catastale e non sul valore venale dell’immobile).
Il trust è un veicolo che può soddisfare diverse esigenze se gestito correttamente ed utilizzato per scopi leciti. La circolare 34 è di sicuro una base di partenza utile a dare allo stesso un grande impulso.
Dr. Cesare Iannotti