Se si trasferisce per successione l’azienda si può godere dell’agevolazione
prevista dal ben noto art 3 comma 4-ter del D lgs 346/90, Come sempre
accade, occorre che vengano rispettate le condizioni ivi espresse. Possono
quindi esistere casi dove tale esenzione non può applicarsi come ad
esempio se si trasferisca a soggetti diversi dai discendenti o dal coniuge.
Bisogna quindi procedere alla quantificazione del valore dell’azienda.
a seconda che l’imprenditore scomparso fosse tenuto o meno alla tenuta
dell’inventario, si possono seguire 2 diversi criteri.
Nel caso di mancanza dell’inventario occorre riferirsi al valore venale dei
beni e degli elementi passivi andando a redigere una sorta di inventario ad
hoc, mentre se tale documento esistesse, redatto con cadenza annuale, si
prenderebbero come valori quelli attivi e passivi riportati nell’ultimo
inventario, che va poi allegato alla denuncia di successione.
La presenza dell’inventario costituisce inoltre una barriera anche per
l’amministrazione finanziaria che deve attenersi ai valori espressi (dai quali è
sempre escluso l’avviamento) a meno che non voglia dimostrarne la non
attendibilità.
Proprio su tale punto si è espressa recentemente la Cassazione con
sentenza 11467 affermando che per il principio di giusto processo e parità
delle armi deve riconoscersi anche al contribuente la possibilità di provare il
valore effettivo delle partecipazioni oggetto di successione o donazione,
laddove il dato contabile divergesse della realtà mutata degli accadimenti
societari non riflessi adeguatamente nella rappresentazione contabile del
patrimonio netto.
Un’importante apertura per tutti quei casi in cui le poste risultino quindi non
adeguate e dove poter esporre dati tali da evitare rettifiche a posteriori della
base imponibile dell’imposta di successione.
Dott. Cesare Iannotti