Tra gli strumenti di segregazione patrimoniale negli ultimi anni si sta affermando il
Trust, strumento che pare risalire addirittura al tempo del medio evo quando in
Inghilterra le regole prevedevano che le terre appartenenti ai vassalli alla loro morte
(spesso lontano da casa) dovessero passare alla Corona. Costoro quindi, al fine
di evitare la frammentazione delle loro proprietà si affidavano ad un soggetto di cui
avevano fiducia (da cui il termine Trust) che alla loro morte avrebbe dovuto
trasferire il patrimonio ai discendenti.
Con tale strumento la persona che decide di istituirlo (disponente) persegue un
determinato fine a vantaggio dei “beneficiari” destinando una parte, o tutto il suo
patrimonio, che verrà gestito per quel fine da un soggetto definito “trustee”, sotto il
controllo (eventuale) di un “guardiano”.. Da quel momento quel “patrimonio
destinato” è soggetto ad un vincolo di destinazione ed è separato dal disponente.
Quando le figure del disponente e del trustee coincidono si parla di Trust
Autodichiarato.
Se costruito con la logica della tutela e in totale assenza di frodi in danno a terzi
creditori personali il trust rappresenta uno strumento dinamico che garantisce un
forte effetto segregativo.
La domanda che ci si pone è tuttavia se Il trust protegga da eventuali azioni
revocatorie.
L’art 2901 c.c. prevede che il creditore possa agire in revocatoria e quindi chiedere
che l’atto compiuto dal suo debitore possa essere inefficace nei suoi confronti,
atteso che lo stesso riduca le sue garanzie patrimoniali (eventus damni) e che il
debitore ne fosse consapevole (scientia damni).
Una delle tipologie di trust è quella del trust liquidatori, ovvero quella in cui viene
creato lo strumento con una dotazione di beni dalla cui liquidazione i creditori
possano trovare soddisfazione.
Pur essendo uno schema negoziale legittimo, per quanto detto sopra tuttavia
anche il trust è uno strumento atto a sottrarre le garanzie di cui all’art 2740 ed è
quindi suscettibile di revocatoria ex art 2901 c.c..
Con la sentenza n.1148 del 21.10.2021 la Corte di appello di Torino ha confermato
la revoca di un atto istitutivo di trust autodichiarato, per una motivazione ancora
più sottile.
Infatti è stata accordata la revocatoria per avere l’istituzione del trust modificato la
scelta che i creditori avrebbero potuto compiere sulle modalità da seguire per
vedere soddisfatti i propri crediti.
In buona sostanza il vincolo impresso sui cespiti aveva impedito ai creditori il
diritto di espropriazione diretta dei beni ed in tal modo determinato una lesione
della garanzia patrimoniale generica.
Considerata la tipologia di trust, una sentenza che deve far riflettere.
Dr Cesare Iannotti