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Azione di riduzione e donazioni

Sappiamo che la categoria dei “legittimari” identifica quegli eredi che hanno diritto ad una parte del patrimonio di chi viene a mancare.

Il diritto non significa tuttavia che chi redige un testamento debba necessariamente includerli.

E’ tuttavia ben certo che laddove il legittimario danneggiato (pretermesso) instauri l’azione di riduzione, ovvero l’azione volta proprio a “ridurre” la quota di patrimonio assegnata ad altri, questi avrà sicuramente partita vinta.
Recentemente, la Cassazione é intervenuta  relativamente proprio a tale azione in relazione alle donazioni ( sentenza  23036/2023).

I fatti: Una coppia con due figli,  una nata dalla coppia, l’altro da diversa relazione.

La madre, con testamento, nomina erede universale la figlia e il marito, rimasto vedovo,  rinuncia, quale legittimario, all’azione di riduzione.

Venuto meno anche il padre, il fratellastro agisce con l’azione di riduzione contro la sorella in quanto la rinuncia del padre  aveva determinato, a suo dire,  una donazione indiretta in suo sfavore.

Sappiamo che i due connotati che non devono mai mancare in una donazione diretta sono l’animus donandi e il simultaneo effetto reciproco di impoverimento-arricchimento tra donante e donatario, ovvero lo spostamento unilaterale di ricchezza.

I massimi giudici hanno argomentato proprio su tale punto  rovesciando il giudizio dei primi due gradi che escludevano  che il padre “avesse potuto donare alla figlia beni di cui non era mai stato proprietario”, e quindi mancando il connotato dell’impoverimento.

Come anticipato, proprio relativamente tale aspetto  gli Ermellini rifacendosi alla famosa sentenza 18725/2017 hanno stabilito che “l’impoverimento non può essere inteso come trasferimento di un bene già facente parte del patrimonio, ma va considerato (nel caso della donazione indiretta) quale mancato consapevole esercizio della possibilità di arricchire il proprio patrimonio, in favore della parte che da tale azione ne sarebbe risultata impoverita”.

Quindi è errato ragionare riferendosi alla donazione tipica ed ai suoi criteri costitutivi.

La fattispecie va inquadrata invece nell’ambito delle donazioni indirette, dove la rinuncia all’azione di riduzione ne può essere una estrinsecazione, “ se corre un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento”, ossia che l’arricchimento rientri nella normale sequenza causale originata dalla rinuncia.

Dott. Cesare Iannotti

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