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CEDU: è lecito il licenziamento di un dipendente sulla base dei dati ottenuti con il GPS installato sull’auto aziendale.

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Con la sentenza n. 26968 del 13.12.2022, la CEDU afferma che il licenziamento basato sulle risultanze del sistema di geolocalizzazione (GPS) dell’auto aziendale è legittimo se l’ingerenza nella vita privata del dipendente è limitata e proporzionale.

Ciò che rileva è l’analisi fatta dalla Corte in relazione al tipo ed al grado di sorveglianza accettabile da parte di un datore di lavoro ed al bilanciamento tra le esigenze di quest’ultimo e la necessità di preservare la privacy individuale in un contesto aziendale in relazione all’art. 8 della Convenzione CEDU, ai sensi del quale la riservatezza è un diritto fondamentale dell’uomo meritevole di tutela rispetto ad interferenze arbitrarie e illegittime.

Nel caso di specie, la Corte ha tenuto conto del fatto che il veicolo messo a disposizione dal datore di lavoro fosse uno strumento necessario per le mansioni del ricorrente, il cui costo era interamente coperto dal datore. Questo aspetto rendeva comprensibile che questi volesse – soprattutto nel contesto di crisi economica degli ultimi anni – adottare misure per poter gestire razionalmente i mezzi e accertare che questi venissero utilizzati per l’effettivo svolgimento delle mansioni professionali e non per altri scopi. Infatti, in una flotta composta da una decina di veicoli, l’uso inappropriato di questi mezzi può rappresentare un pregiudizio significativo per l’imputato.

Alla luce di questo, i giudici hanno concluso che, nel caso di specie, l’uso di un dispositivo GPS da parte del datore di lavoro fosse un mezzo di controllo legale che non rientra nell’ambito della sorveglianza a distanza e che non viola la privacy o la dignità umana del ricorrente o degli altri colleghi posti nella stessa situazione. Pertanto, i dati raccolti da questo dispositivo sono validi e giustificano l’imputazione dei fatti che sono stati descritti nella nota sulla cattiva condotta che ha dato causa al licenziamento.

Quello che dimostra la Corte, quindi, è che le questioni relative all’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi aziendali debbono essere valutate caso per caso in ragione del necessario bilanciamento tra gli interessi in gioco. Nel caso in esame hanno prevalso quelli del datore a non subire danni economici o sprechi dovuti ad un utilizzo scorretto dei veicoli in un periodo di difficoltà economica.

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