Che la strada del Superbonus 110 porti benefici per il sistema Paese è un dato fuori discussione. Dalle stime di Bankitalia l’effetto moltiplicatore nel rapporto tra credito d’imposta concesso e PIL generato nel prossimo quinquennio prevederebbe un – che vede un coefficiente pari a cinque. A ciò va aggiunto il vantaggio indiscutibile per gli istituti di credito, che hanno ormai nella gestione del credito d’imposta derivante dalla riqualificazione energetica degli edifici un asset sul quale investire in termini di adeguamento tecnologico e risorse. Il beneficio fiscale che lo Stato ha deciso di erogare dimostra come l’intervento sia una scommessa sia vincente per l’intero sistemo economico. Il circolo virtuoso non irradierà i suoi benefici diretti alle sole imprese di costruzione e al ben più ampio indotto, ma anche – e soprattutto – ad altri comparti vitali della nostra economia, dal singolo professionista al sistema bancario.
Ciò che tuttavia sembra essere un aspetto di primaria rilevanza sul quale ancora non si è prestata la dovuta attenzione è la grande opportunità che il meccanismo del Superbonus 110 può recare allo Stato, in termini di cash flow e più in generali in termini di leva finanziaria.
Stiamo parlando della possibilità di tradurre la riqualificazione energetica che gli interventi strutturali negli edifici consentiranno di raggiungere in emissione dei cd. Certificati Bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE). Ricordiamo che I Certificati Bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei Certificati Bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi sono affidate al Gestore Servizi Energetici (GSE).
Gli interventi edilizi necessari per l’ottenimento del credito d’imposta derivante dal Superbonus 110 prevedono la redazione della Relazione Energetica disciplinata dalla Legge 10/1991, che accompagna l’opera architettonica, che sia di nuova costruzione così come di ristrutturazione e di riqualificazione energetica – come avviene in caso di Superbonus 110 -, in tutto il suo iter costruttivo, fin dalle origini. La Relazione va infatti consegnata, insieme alle altre documentazioni, prima dell’inizio dei lavori. E poi, salvo aggiornamenti in corso d’opera, va ripresentata a fine lavori sottoforma di AQE, ovvero Attestato di Qualificazione Energetica.
La Relazione energetica predisposta dal progettista, va quindi consegnata contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori presso le amministrazioni competenti.
Alla fine del processo edilizio e contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il direttore dei lavori assevera la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto iniziale e alle sue eventuali varianti e alla Relazione Tecnica Legge 10/1991 attraverso l’emissione dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) dell’edificio come realizzato, presentando tutto al comune di competenza. Ricordiamo che l’AQE è necessario affinchè la dichiarazione di fine lavori sia efficace ed è quindi presupposto per le necessarie asseverazioni tecniche e fiscali, prodromiche alla concessione del credito d’imposta.
E’ facile intuire come nella Relazione prima e nell’AQE finale poi possano, anzi debbano, essere indicati gli effetti che la riqualificazione energetica degli interventi di ristrutturazione abbiano generato in termini di risparmio di emissione di CO2m consentendo quindi l’emissione del Certificato Bianco una volta che avvenga anche l’ulteriore “asseverazione energetica” da parte del GSE, che quindi potrà emettere Certificati Bianchi.
In questo caso quella che abbiamo definito “asseverazione energetica” avverrebbe quindi a valle di un procedimento asseverativo rigoroso e controllato a monte e consentirebbe quindi anche una maggiore semplificazione nella procedura di rilascio.
E’ chiaro che il passaggio dell’asseverazione energetica necessiterebbe di un ulteriore segmento normativo da aggiungere alla ormai complessa disciplina del Superbonus 110 ma appare, a chi scrive, un tassello la cui apposizione, in termini di costi-benefici per l’Amministrazione, giustificherebbe l’auspicato intervento normativo adeguativo.
1 Comment
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Luglio 13, 2022 - 2:38 amItís difficult to find well-informed people about this topic, however, you sound like you know what youíre talking about! Thanks